
c/o Centro socio-culturale
via Rook n° 11, 56122 Pisa |
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Statuto del Comitato interprovinciale marce sportive.
Art. 1 - Costituzione e scopi.
- È costituito il Comitato interprovinciale marce sportive (C.I.M.S.), quale associazione volontaria di coordinamento delle attività che nel settore
podistico amatoriale non competitivo promuovono e organizzano Associazioni sportive e Enti, con sedi nelle Province di Livorno, Pisa e Lucca.
- L’associazione non ha scopi di lucro.
- I conferimenti degli associati sono versati a fondo perduto e l'eventuale attività economica che il Comitato eserciterà sarà solo occasionale
ed esclusivamente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati all’associazione e al soddisfacimento degli scopi di natura sportiva e culturale,
comunque non economica dei propri aderenti.
Art. 2 - Sede.
- Il Comitato ha sede in Pappiana (Pisa), presso il Circolo ricreativo, via Lenin, n. 58.
- Il Comitato può trasferire la propria sede in altra località compresa nel territorio delle Province sopra indicate, su delibera dell’assemblea dei Presidenti
o loro delegati; in caso d’urgenza e salvo ratifica, con delibera del Consiglio direttivo.
Art. 3 - Durata.
- La durata di vita del Comitato è illimitata nel tempo, il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall’assemblea dei Presidenti o loro delegati con
il quorum dei 2/3 delle Associazioni sportive e Enti che organizzano una manifestazione in calendario.
- Eventuali beni a quel momento esistenti nel patrimonio del Comitato non potranno essere divisi tra le Associazioni sportive e gli Enti aderenti, ma
dovranno essere devoluti in beneficenza o verso finalità analoghe a quelle svolte dallo stesso Comitato al momento del suo scioglimento.
- Per Associazioni sportive ed Enti aderenti si intendono quelli che hanno una loro manifestazione iscritta nel calendario del Trofeo delle Tre Province.
Art. 4 - Carattere apolitico.
Il Comitato è apolitico e non può accogliere l'adesione di Associazioni sportive o Enti che siano emanazione diretta di partiti politici.
Art. 5 - Finalità ludico motoria.
Il Comitato ha come scopo quello di offrire, a tutti indistintamente, occasioni di moto e di sana pratica motoria, ricreativa e culturale,
puramente amatoriale e non competitiva, attraverso la riscoperta delle bellezze della natura ed il loro godimento, nello spirito e secondo
le direttive espresse dalla legge Regione Toscana n. 35 del 9 luglio 2003.
Art. 6 - Calendario.
Il Comitato ha come compito precipuo e unico quello di promuovere e coordinare, in nome e per conto delle Associazioni sportive e Enti aderenti,
l'elaborazione annuale di un calendario di manifestazioni Podistiche denominato "Trofeo Tre Province", nonché curarne il regolare svolgimento,
nel rispetto dello Statuto e del Regolamento, per esclusivi fini salutari, ricreativi e culturali.
Art. 7 - Organi del Comitato.
Organi del Comitato sono:
- l’Assemblea dei vincitori del trofeo;
- l’Assemblea dei Presidenti o delegati;
- il Consiglio direttivo;
- Il Presidente del Consiglio direttivo;
- Il Collegio dei Sindaci revisori;
- il Collegio dei Probiviri;
- la Commissione elettorale;
- i Commissari.
Art. 8 - L’ Assemblea dei vincitori del trofeo.
L’Assemblea costituita dai Vincitori del trofeo ha il compito di eleggere il Consiglio direttivo, il Collegio dei Sindaci revisori, il Collegio
dei Probiviri, la Commissione elettorale.
Art. 9 - L’Assemblea dei Presidenti o delegati.
- L’Assemblea dei Presidenti o delegati è composta dai Presidenti o delegati delle Associazioni sportive ed Enti aderenti.
- Ogni Presidente o delegato avrà diritto ad un voto, oltre ad un ulteriore voto per ogni dieci vincitori di trofeo, o frazione per eccesso,
nell’anno podistico precedente.
- Il Consiglio direttivo, a chiusura di ogni anno podistico, curerà in occasione della premiazione del Trofeo la valorizzazione della quantità
dei voti da assegnare ad ogni Associazione sportiva o Enti aderenti.
Art. 10 - Funzioni dell’Assemblea dei Presidenti o delegati.
L’Assemblea dei Presidenti o delegati ha il compito:
- di approvare il bilancio, corredato dalla relazione dei sindaci revisori, che sarà sottoposto annualmente dal Consiglio direttivo, entro quattro
mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- deliberare su tutti gli argomenti sottoposti, previa convocazione, da Associazioni sportive o Enti aderenti che rappresentino almeno 1/5 della
totalità dei voti assegnati o dal Presidente del Consiglio direttivo.
Art. 11 - Il Consiglio direttivo.
- Il Consiglio direttivo, formato da tredici membri, rimane in carica per tre anni e deve essere eletto in occasione della cerimonia di premiazione
del “Trofeo delle tre province”, mediante voto segreto da parte di tutti i vincitori del trofeo, l’anno di scadenza del Consiglio stesso.
- Hanno diritto di voto coloro che sono fisicamente presenti alla cerimonia di premiazione.
- Ogni Associazione sportiva o Ente aderente può proporre entro quindici giorni prima della cerimonia fino al massimo di due candidati all’elezione
del Consiglio direttivo. Non potranno essere comunque candidati più di due soci di una stessa Associazione sportiva o Ente aderente.
- Il Consiglio direttivo che risulta eletto è formato dai tredici candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti risulta
eletto il candidato vincitore del maggior numero di trofei.
- Gli eletti non possono far parte di altri Consigli o organi di Comitati podistici analoghi, competitivi o non competitivi; in caso di incompatibilità
l’eletto deve optare per uno dei Comitati entro dieci giorni, mediante comunicazione scritta da trasmettere alla Commissione elettorale e in caso di
decadenza per mancata opzione oppure opzione per un Comitato diverso, viene sostituito dalla stessa Commissione dal primo dei non eletti, il quale è
assoggettato alla stessa regola. La stessa regola deve essere applicata in caso di successiva elezione di uno dei consiglieri in altro Comitato o Consiglio.
- E’ considerato decaduto il consigliere che dovesse risultare assente ingiustificato per più di quattro riunioni consecutive. In caso di dimissioni
o di decadenza per altre ragioni il posto rimasto vacante è integrato dalla Commissione elettorale all’uopo riunita con il primo dei non eletti.
- Nella sua riunione di insediamento, presieduta dal membro che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, il Consiglio deve provvedere ad eleggere
al suo interno:
- il Presidente;
- uno o due Vicepresidenti;
- tre membri del consiglio che unitamente al presidente e al o ai vicepresidenti, compongono l’Ufficio di presidenza e ai quali in forma permanente o
saltuaria possono esser affidati compiti specifici a seconda delle esigenze e necessità, con facoltà di avvalersi, se ritenuto necessario, dell’aiuto
e del contributo di altri membri del consiglio;
- un Segretario, che può essere anche esterno al consiglio;
- un Tesoriere;
- gruppi di lavoro per specifiche materie, a cui possono partecipare anche membri esterni al consiglio.
- Il Consiglio direttivo deve riunirsi almeno una volta al mese e comunque ogni volta ne venga ravvisata la necessità, con avviso di convocazione del
Presidente oppure di almeno quattro membri.
- La riunione deve tenersi presso la sede sociale, ma occorrendo anche presso le sedi delle associazioni o enti aderenti, in luoghi dai medesimi predisposti.
- Ogni deliberazione del Consiglio direttivo è valida solo se adottata con la maggioranza dei presenti al consiglio e nessuna deliberazione può essere
adottata se non sono presenti almeno la metà più uno dei membri, salvo urgenze e ratifica delle delibere in occasione di successivo Comitato regolarmente
costituito; in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.
- In caso di particolare urgenza, che rende indifferibile la decisione, l’Ufficio di presidenza può assumere deliberazioni che dovranno essere ratificate
nel primo Consiglio successivo. All’Ufficio di presidenza è affidato altresì il compito di garantire la pratica attuazione delle decisioni adottate dal
Consiglio direttivo.
- E’ compito del Consiglio direttivo vigilare sul rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento da parte delle Associazioni e Enti aderenti;
apportare eventuali modifiche al solo Regolamento e alla applicazione di provvedimento disciplinari in caso di inadempienze.
Art. 12 - Il Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente del Consiglio direttivo, ad ogni effetto e in qualsiasi circostanza, rappresenta il Consiglio e il Comitato, convoca e presiede le
riunioni del Consiglio e quelle dell’Ufficio di presidenza, convoca l’Assemblea dei Presidenti o loro delegati, su delibera del Consiglio
direttivo. In sua assenza tali facoltà vengono assunte dal vicepresidente o da uno dei vicepresidenti.
Art. 13 - La Commissione elettorale.
- La Commissione elettorale, composta di cinque membri, viene eletta con le stesse modalità e tempi del Consiglio direttivo e ha il compito di
raccogliere e svolgere lo spoglio delle schede di voto dell’Assemblea dei Vincitori del trofeo che elegge il successivo Consiglio direttivo, Commissione
elettorale, Collegio dei Sindaci revisori, Collegio dei Probiviri.
- Ogni Associazione sportiva o Ente aderente può proporre entro quindici giorni prima della cerimonia fino al massimo di un candidato all’elezione della
Commissione elettorale.
- La Commissione elettorale così eletta dura in carica tre anni, così come il Consiglio direttivo, ed elegge nel suo seno un Presidente, che dirigerà le
operazioni elettorali e proclamerà immediatamente, a spoglio avvenuto, i membri eletti nel consiglio direttivo, nel Collegio dei Sindaci revisori e nel
collegio dei Probiviri.
- La carica di membro della Commissione elettorale è incompatibile con la carica di membro degli altri organi statutari e con la candidatura alle
elezioni degli altri organi statutari.
- In caso di eventuali dimissioni o di posti comunque rimasti vacanti si dovrà procedere alla originaria composizione numerica attingendo, in ordine,
dalla graduatoria dei non eletti.
- Le operazioni di spoglio, che dovranno svolgersi lo stesso giorno delle elezioni, saranno pubbliche.
- La Commissione elettorale proclamerà altresì gli eletti in sostituzione dei membri degli organi statutari decaduti o dimissionari o che cessano
la carica per una qualsiasi ragione.
Art. 14 - Il Collegio dei Sindaci revisori.
- Il Collegio dei Sindaci revisori è composto di tre membri i quali sono eletti secondo le modalità e tempi di elezioni del Commissione elettorale,
come previsto dall’articolo 13.
- Tale collegio dura in carica tre anni, si insedia entro trenta giorni dalla sua elezione ed elegge nel suo seno un Presidente.
- L’elezione alla carica di membro del Collegio dei Sindaci revisori è incompatibile con la elezione negli altri organi statutari del Comitato.
- In caso di eventuali dimissioni o di posti comunque rimasti vacanti si dovrà procedere alla originaria composizione numerica attingendo,
in ordine, dalla graduatoria dei non eletti.
- Sarà dichiarato decaduto e quindi sostituito con le stesse modalità il membro che per più di quattro riunioni risulterà assente
non giustificato.
- Il Collegio dei Sindaci revisori ha come compito principale l’esame formale e sostanziale delle scritture contabili e deve attestare le
risultanze contabili e la consistenza finanziaria mediante una relazione che certifichi la correttezza delle stesse e che verrà letta in assemblea
delle Associazioni sportive e degli Enti aderenti.
- Il Collegio dei Sindaci revisori potrà, anche nel corso dell’anno podistico, chiedere di eseguire verifiche contabili e patrimoniali.
Art. 15 - Il Collegio dei probiviri.
- Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri i quali sono eletti secondo le modalità e tempi di elezione della Commissione elettorale,
come previsto dall’art. 13.
- Tale Collegio dura in carica tre anni, si insedierà entro trenta giorni dalla sua elezione ed eleggerà nel suo seno un Presidente.
- L’elezione nel Collegio dei Probiviri è incompatibile con l’elezione negli altri organi statutari del Comitato.
- In caso di eventuali dimissioni o di posti comunque rimasti vacanti si dovrà procedere alla originaria composizione numerica attingendo, in ordine,
dalla graduatoria dei non eletti.
- Sarà dichiarato decaduto e quindi sostituito, con le stesse modalità, il membro che per più di due riunioni risulterà assente
non giustificato.
- Il Collegio dei Probiviri è l’organo competente a comporre eventuali vertenze e discordanze sulla interpretazione ed applicazione delle
norme del presente Statuto e del Regolamento, nonché a dirimere eventuali contrasti insorti fra organi statutari del Comitato e Associazioni sportive o Enti
aderenti oppure tra Associazioni e Enti aderenti tra di loro oppure tra podisti iscritti.
- Il Collegio dei Probiviri viene convocato esclusivamente su richiesta formale del Consiglio direttivo o di un quinto delle Associazioni sportive
o Enti aderenti o di un numero di podisti pari al dieci per cento degli iscritti al Trofeo e le sue decisioni sono definitive e inappellabili.
Art. 16 - Commissari di Marcia.
- Il Consiglio direttivo nomina i Commissari di marcia, proposti dalle Associazioni o Enti aderenti nel numero di due Commissari per i gruppi
aventi almeno quindici podisti iscritti al trofeo e almeno quattro commissari per i gruppi che hanno più di quindici podisti iscritti al trofeo.
- I Commissari redigono un rapporto su modello prestabilito, in ordine all’andamento della marcia e al rispetto delle norme statutarie e
regolamentari, in occasione di un particolare evento in calendario assegnato dal Consiglio direttivo.
- Tutti i Commissari devono tuttavia riferire, in occasione di qualunque altro evento inserito in calendario a cui partecipano, al Commissario
di marcia responsabile eventuali violazioni di norme statutarie o regolamentari riscontrate, e ciò anche nelle marce di cui non sono
responsabili. Il Commissario responsabile della marcia deve tenerne conto nel suo rapporto, verbalizzando la segnalazione.
- Il rapporto di marcia del commissario responsabile deve essere consegnato al Consiglio direttivo entro la successiva marcia domenicale.
- Il Consiglio direttivo ha l’obbligo di riunirsi unitamente ai Commissari di marcia per esaminare le contestazioni segnalate nei rapporti
di marcia, una volta ogni due mesi, e all’esito trasmettere una lettera di contestazione all’Associazione sportiva o Ente aderente, che sarà
segnalato per la violazione delle norme dello Statuto o del Regolamento ed eventualmente, nei casi più gravi, convocarne il Presidente in
un’apposita riunione, ammonendolo che in difetto di applicazione dello Statuto e del Regolamento la manifestazione sarà esclusa dal calendario successivo.
Art. 17 – L’Assemblea dei Presidenti o delegati per la formazione del calendario.
- La formazione del calendario deve avvenire nel corso di una assemblea delle Associazioni sportive e Enti aderenti che hanno rinnovato la loro
adesione o hanno richiesto l’inserimento nel medesimo della propria manifestazione.
- L’adesione al calendario da parte delle Associazioni sportive e Enti aderenti deve essere rinnovata di anno in anno nei modi e nelle forme che
verranno indicate a mezzo circolare dal Consiglio direttivo e comunque previo pagamento e sottoscrizione di polizza assicurativa, e condizione
essenziale per l’accoglimento sarà la non competitività della manifestazione.
- Le Associazioni sportive e gli Enti aderenti dovranno dichiarare per iscritto di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Legge Regionale
n°35 del 9 luglio 2003 e successive modifiche, e quindi obbligarsi ad organizzare la propria manifestazione podistica per fini esclusivamente salutari
e ricreativi, in assenza di qualsiasi aspetto competitivo, e dichiarare altresì di conoscere il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre
2010 sull’assicurazione obbligatoria degli atleti ed eventuali successive modifiche, impegnandosi ad assicurare i podisti iscritti alla marcia, siano
o meno iscritti ad un’Associazione sportiva o Ente aderente.
Art. 18 - Calendario delle marce.
Avvenuta la formazione del calendario, il Consiglio direttivo deve provvedere alla stampa ed alla divulgazione del medesimo.
Dovranno chiaramente essere indicati :
- denominazione della marcia;
- data, luogo, con indirizzo esatto del raduno, di svolgimento della manifestazione;
- orario di partenza, qualora diverso da quello regolamentare, e chilometraggi previsti;
- Associazione o Ente organizzatore, con sede;
- recapito del responsabile per eventuali informazioni;
- Commissario di marcia.
Dovranno pure essere indicati il minimo dei chilometri da percorrere ed il minimo delle marce da effettuare per avere diritto a ricevere il “Trofeo
delle tre Province” e il “Mini Trofeo”.
Art. 19 - Trofeo delle tre province.
- Hanno diritto di ricevere il “Trofeo delle tre Province” o il “Mini Trofeo” tutti coloro che abbiano percorso il minimo dei chilometri o abbiano
effettuato il minimo di marce deliberate dal Consiglio direttivo per l’anno in corso e indicato in calendario e che abbiano versato entro i termini
stabiliti dal Consiglio direttivo la relativa quota di adesione. Così pure per eventuali altri premi che dovessero essere istituiti.
- Il “Trofeo delle tre Province” e il “Mini Trofeo” devono consistere in un oggetto scelto dal Consiglio direttivo di anno in anno sulla base delle
disponibilità finanziarie. Deve comunque simboleggiare nel migliore dei modi l’attività sportiva praticata.
- Al fine di promuovere ed incoraggiare una più larga partecipazione alle manifestazioni iscritte in calendario o premiare coloro che allo stesso
dimostrano maggiore fedeltà, è concessa facoltà al Consiglio direttivo di istituire premi aggiuntivi al “Trofeo” e “Mini
Trofeo”.
- La consegna dei premi deve avvenire nel corso di una cerimonia il cui programma viene di volta in volta fissato dal Consiglio direttivo.
Art. 20 - Periodo di svolgimento del calendario.
Il periodo di svolgimento del calendario coincide con l’anno solare, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo.
Art. 21 - Entrate del Comitato.
Alle spese di funzionamento del Comitato si provvede attraverso i seguenti apporti:
- quota di adesione al “Trofeo delle tre Province” versata dalle Associazioni sportive e Enti aderenti;
- quota parte dell’importo versato dal partecipante all’associazione o ente organizzatore quale adesione alla manifestazione.
- quota di iscrizione al “Trofeo delle tre Province” e al “Mini Trofeo” da richiedersi a tutti coloro che intendono partecipare alla
premiazione finale. L’entità delle quote, se non prevista dal regolamento in vigore, verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.
- eventuali altri fondi raccolti presso terzi.
E’ facoltà del Consiglio direttivo stabilire se il ricavato di una o più manifestazioni debba essere devoluto in opere di solidarietà e beneficenza.
Art. 22 – Rendiconto.
Ogni anno dal 1° gennaio al 31 dicembre, il Consiglio direttivo in carica trasmette ai podisti iscritti al trofeo, tramite i Presidenti delle Associazioni
o Enti aderenti, un rendiconto certificato dai Sindaci Revisori, ove sono rappresentate le consistenze finanziarie e patrimoniali del Comitato, nonché
le entrate e le uscite dell’anno. E’ a questo scopo convocata un’assemblea informativa dei Presidenti o delegati, a cui è sottoposta l’approvazione del
rendiconto.
Art. 23 – Rimborsi spese.
- L’attività in favore del Comitato è volontaria e gratuita.
- Può comunque essere riconosciuto, con apposita delibera del Consiglio direttivo, il diritto al rimborso delle spese vive sostenute, le quali dovranno
essere validamente documentate.
Art. 24 – Responsabilità delle Associazioni sportive e Enti aderenti.
- Non essendo propri del Comitato compiti di carattere organizzativo, ma solo ed esclusivamente semplici compiti di coordinamento in un calendario
delle attività che in comune, di anno in anno, le Associazioni sportive ed Enti aderenti decidono di svolgere, così come previsto nell’art. 1 del
presente Statuto, non possono fare carico al suddetto Comitato responsabilità riguardanti danni a persone e cose, ivi compresi i diretti partecipanti,
prodottisi nel corso dello svolgimento delle manifestazioni iscritte nel calendario del “Trofeo delle tre Province”. E’ di esclusiva responsabilità
delle associazioni o enti organizzatori delle manifestazioni tutelarsi contro simili eventualità, mediante idonee coperture assicurative, di
partecipanti iscritti o non iscritti ad associazioni podistiche, secondo le leggi in vigore.
- All’atto dell’iscrizione al Trofeo o all’adesione alle singole marce, e tale formalità sarà curata dall’Associazione sportiva o Ente aderente,
il podista dichiara di essere a conoscenza della norma che precede e di esonerare da ogni responsabilità il Consiglio direttivo.
- E’ di competenza dell’associazione o ente organizzatore accertarsi della idoneità fisica del podista alla manifestazione organizzata secondo
le leggi in vigore.
- E’ fatto obbligo al Consiglio direttivo, prima di procedere alla iscrizione della manifestazione in calendario, pretendere il rilascio da parte
delle Associazioni e G.S. aderenti di una specifica dichiarazione di accettazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 25 – Conoscenza dello Statuto.
Con la richiesta presentata al Consiglio direttivo per la iscrizione della loro manifestazione in calendario e con l’avvenuto inserimento della
stessa nel medesimo, le Associazioni e gli Enti aderenti danno atto di avere preso visione del presente statuto, di accettarlo in ogni sua parte
nonché di considerarsi a tutti gli effetti, anche a quelli di legge, firmatari del medesimo.
Art. 26 – Approvazione e modifica dello Statuto.
La modifica e l’approvazione dello Statuto spetta all’Assemblea dei Presidenti o delegati, appositamente riunita, con la maggioranza dei voti
dei presenti all’assemblea, secondo il peso in voti stabilito dall’articolo 8.
L’iniziativa per la modifica o approvazione spetta al Consiglio direttivo, che la delibererà al suo interno a maggioranza, oppure ad una
richiesta avanzata da almeno dieci Presidenti di Associazioni sportive o Enti aderenti. La proposta deve essere trasmessa al Consiglio, il
quale provvederà alla pubblicazione sul sito del Comitato e alla trasmissione alle Associazioni sportive ed Enti aderenti almeno 20 trenta
giorni prima della convocazione dell’assemblea. Quando la proposta è formulata dal Consiglio direttivo, dovrà essere pubblica e trasmessa
con le stesse modalità.
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