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Home > Regolamento Trofeo 2010-11
Art. 1 - Le manifestazioni del calendario del "Trofeo delle Tre Province" debbono avere carattere motorio ricreativo e dovranno essere organizzate dai singoli Gruppi sportivi o Associazioni per fini salutari e ricreativi in assenza di qualsivoglia contenuto agonistico e competitivo. È pertanto fatto loro assoluto divieto di stilare ordini di arrivo e graduatorie per singoli o per categoria di età, nonché di assegnare premi e riconoscimenti che tengano conto del tempo impiegato dai partecipanti. Art. 2 - La quota di adesione alla manifestazione sarà di 2 euro. A partire dal 1 gennaio 2011 di euro 2,50. Eventuale modifica a quanto sopra stabilito può essere apportata su deliberazione del Comitato solo ed esclusivamente prima dello svolgimento dell'assemblea annuale prevista dall'art. 17 dello Statuto per la formazione del calendario ed è fatto obbligo al Comitato stesso di renderla nota ai partecipanti alla medesima. Ne consegue pertanto che la stessa non potrà subire modificazione alcuna durante il periodo di svolgimento del calendario. Art. 3 - Le operazioni di adesione alla manifestazione debbono avere inizio almeno un'ora prima della partenza e terminare improrogabilmente mezz'ora dopo che questa è realmente avvenuta. In ogni caso dovranno cessare al momento in cui parte il servizio scopa di cui all'art. 13 del presente Regolamento. Art. 4 - Ad ogni partecipante regolarmente iscritto dovrà essere consegnato il cartellino di marcia, fornito o comunque dichiarato valido dal Comitato. Sul medesimo dovranno essere chiaramente trascritti cognome, nome e Gruppo sportivo di appartenenza del partecipante stesso. Art. 5 - Dovrà essere cura delle Associazioni e G.S. organizzatori richiedere in tempo utile al Comitato il quantitativo dei cartellini occorrenti. Quelli non utilizzati dovranno comunque essere restituiti tenendo conto che il quantitativo degli utilizzati e non dovrà corrispondere a quello ad essi consegnato. Art. 6 - I cartellini dovranno riportare ben visibile il timbro della Associazione o G.S. organizzatori nonché quello del G.S. di appartenenza del partecipante. Negli appositi spazi dovrà essere apposto il visto di controllo di avvenuto passaggio del medesimo dai posti predisposti dagli organizzatori della manifestazione e dal Comitato. Tali visti dovranno essere fatti con timbro a scelta della associazione o gruppo sportivo organizzatori, salvo il controllo del Comitato che adotterà un timbro con divitura Cims. Art. 7- È fatto assoluto divieto di punzonare più di un cartellino ad ogni partecipante; verso chi si presenta con più cartellini o affida il proprio ad altri, oppure ne manomette o falsifica il contenuto, verrà applicata la sanzione della espulsione a tempo indeterminato dal trofeo. Art. 8 - Le Associazioni e G.S. organizzatori dovranno provvedere a suddividere i cartellini ritirati sulla base del G.S. di appartenenza ed a ordinarli in stretto ordine alfabetico. I cartellini privi delle indicazioni del G.S. di appartenenza dovranno essere raccolti a parte ed anch'essi in stretto ordine alfabetico. Il tutto, unitamente alle fotocopie degli elenchi rimessi dai G.S. partecipanti ed alla quota pari al 10% dell'iscrizione alla gara per ogni partecipante. dovrà essere rimesso al Comitato entro dieci giorni dalla effettuazione della manifestazione. Art. 9 - Il cartellino di marcia è l'unica testimonianza valida dell'avvenuta regolare partecipazione alla manifestazione. Art. 10 - Alla lunghezza della marcia è posto il limite del chilometraggio classico della maratona. Art. 11 - Il tempo massimo concesso ai partecipanti non dovrà superare la media di 4 km/h per i percorsi in collina e di 5 km/h per quelli in pianura. Art. 12 - La partenza delle marce è ad orario fissato dalle ore 8.15 alle ore 8.45 ed il medesimo è stabilito dal Comitato e reso noto nel calendario. Dovrà essere cura degli organizzatori adottare tutti quei provvedimenti giudicati opportuni affinché l'orario di partenza possa essere rispettato. Al fine di scoraggiare partenze anticipate, dovrà essere cura degli stessi organizzatori di attivare i previsti punti di controllo solo ed esclusivamente al momento in cui è calcolato che il concorrente, partito all'ora stabilita (8.15), possa da questi transitare, lasciando quindi privi di visto tutti coloro che, giunti prima, non ritengono di dovere attendere l'entrata in funzione dei medesimi, per questi podisti (privi di controllo) non sarà assegnata la marcia ai fini dell'assegnazione del trofeo finale. Il Comitato è tenuto ad organizzare, quando possibile, un controllo a tempo in modo da consentire il rispetto dell'orario; i podisti privi di controllo del Comitato non potranno vedersi assegnata la marcia ai fini del trofeo finale. La consegna dei cartellini delle marce potrà essere effettuata non prima di un'ora dalla partenza e cioè non prima delle ore 7:15. Eventuali deroghe circa l'orario di partenza possono essere concesse da parte del Comitato qualora siano ravvisate esigenze di forza maggiore. In tal caso debbono essere comunque richieste in tempo utile ed al G.S. organizzatore è fatto obbligo di informare i partecipanti della modifica avvenuta. Sarà cura dei commissari di marcia, nelle loro valutazioni, segnalare quanto di negativo è emerso su l'aspetto dell'orario di partenza. Art. 13 - E' obbligatoria la presenza in ogni marcia di un servizio scopa composto da uno o più membri che assicuri, in ogni punto del percorso, l'avvenuto passaggio dei partecipanti. Gli addetti a tale servizio dovranno partire con un ritardo dagli altri concorrenti non superiore a mezzora. Art. 14 - Dovrà essere assicurata la massima cura del percorso: Art. 15 - Idonei punti di ristoro dovranno essere istituiti sul percorso. In linea di massima almeno ogni 5 km per le marce in collina ed ogni 7 km per quelle in pianura più uno all'arrivo per quelle che non superano i 20 km. Per quelle di chilometraggio superiore dovrà essere tenuto conto che le esigenze del partecipante sono maggiori. I medesimi dovranno pertanto essere predisposti in maniera da garantire che le stesse vengano pienamente soddisfatte, nella consapevolezza che una insufficienza di ristoro può costituire grave pericolo per il partecipante. Art. 16 - È indispensabile che il posto di ristoro assicuri a tutti e per tutto il tempo che funziona, acqua, tè caldo, limoni o arance, zucchero e quanto altro a quel punto del percorso ritenuto necessario al sostentamento dei partecipanti. Art. 17 - La presenza di un servizio fisso di pronto soccorso e intervento sul punto di partenza e di arrivo nonché sui tratti del percorso non accessibili a mezzi motorizzati, è obbligatoria. Art. 18 - Premesso che la manifestazione non deve avere scopi di lucro e rispettare quindi il principio che direttamente o indirettamente al partecipante deve essere restituito quando dallo stesso corrisposto, la quota di iscrizione percepita deve essere, da parte delle associazioni e G.S. organizzatori, impiegata per soddisfare gli obblighi previsti dagli artt. 8, 14, 15 del presente regolamento. Art. 19 - Relativamente alla assegnazione del premio-ricordo, qualunque esso sia, non possono essere fatte distinzioni tra i partecipanti sulla base dei chilometri percorsi, né in relazione ai tempi di iscrizione alla manifestazione o a quanto altro che, in qualche modo, possa differenziare parte dei partecipanti medesimi. La consegna del premio-ricordo deve essere effettuata al momento dell'arrivo del parrecipante. Art. 20 - E' fatto obbligo di assicurare ai G.S. con dieci partecipanti l'assegnazione di una coppa, targa o trofeo.Prima della cerimonia di premiazione dovrà essere stilata a cura degli organizzatori una graduatoria dei G.S. partecipanti sulla base del numero di iscritti con cui gli stessi sono stati presenti alla manifestazione. Ai G.S. che risulteranno premiati dovrà essere lasciata facoltà di scelta del premio da ritirare. Art. 21 - Non è consentito ale associazioni e G.S. presenti in calendario di organizzare altre manifestazioni in date coincidenti con quelle del calendario stesso. Non è fatto loro divieto di organizzare anche manifestazioni competitive purché nel rispetto di quanto sopra descritto e non durante lo svolgimento della loro marcia. E' esclusa dall'applicazione della presente disposizione la organizzazione di una marcia non competitiva in concomitanza con eventuali maratone competitive organizzate nelle tre province di Livorno, Lucca e Pisa. La partecipazione ai servizi volontari relativi alla marcia non competitiva o alla maratona competitiva, offre agli iscritti al trofeo delle tre province il diritto al computo del massimo chilometraggio della marcia non competitiva. Art. 22 - Per il computo dei km percorsi dai concorrenti farà fede il chilometraggio indicato in calendario. Eventuali modifiche al chilometraggio dichiarato e indicato nel calendario dovranno essere comunicate al Comitato e ai partecipanti almeno trenta giorni prima della marcia. Art. 23 - Al Commissario di marcia sono delegate da parte del Comitato le funzioni di controllo sullo svolgimento della manifestazione con facoltà di esercitarle nei modi e nelle forme che ritiene più opportune, valendosi anche della utilizzazione dei mezzi di trasporto a disposizione della organizzazione. Il medesimo si presenterà agli organizzatori almeno mezz'ora prima della partenza ed è dovere degli stessi di facilitarlo nell'espletamento delle mansioni affidategli e di assecondarlo nelle richieste avanzate. Art. 24 - La quota di iscrizione della manifestazione al "trofeo delle tre province" è fissata in euro 60 da corrispondere al momento della formazione del calendario, nei modi e nelle forme resi noti da parte del Comitato per ottenere l'iscrizione in calendario. Mentre per le Associazioni e G.S. già facenti parte del medesimo sarà sufficiente rinnovare la propria adesione mediante un modulo che il Comitato farà ad essi pervenire in tempo utile, per gli altri che invece si presentano per la prima volta è necessaria una domanda da fare pervenire al Comitato entro il 30 novembre di ogni anno e che riporti chiaramente indicati: Art. 25 - La copertura assicurativa dei partecipanti alle manifestazioni iscritte in calendario è di competenza dei sodalizi organizzatori. Art. 26 - Le Associazioni ed i Gruppi sportivi aderenti al Trofeo delle Tre Province che intendono organizzare gare podistiche e sportive, agonistiche o non, potranno affiliarsi alla FIDAL o ad altri enti di promozione sportiva dovendosi ritenere espressamente esclusa tale facoltà per l'organizzazione di manifestazioni podistiche motorio-ricrative, iscritte al solo calendario C.I.M.S salvo deroga deliberata caso per caso dal Comitato. Art. 27 - Con il versamento della quota prevista dall' art. 24 per la iscrizione in calendario della propria manifestazione, le Associazioni e G. S. Organizzatori danno atto di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. Art. 28 - Per quanto dovesse presentarsi di non previsto dal presente Regolamento, è fatto dovere alle Associazioni e G.S. interessati di sottoporre la questione al Comitato il quale la esaminerà e concorderà eventuali modi e forme per risolverla. Art. 29 - Organo competente a comporre eventuali vertenze o discordanze sulle interpretazioni del presente Regolamento è quello previsto dall'art. 26 dello Statuto del C.I.M.S. |