Comitato Interprovinciale Marce Sportive (C.I.M.S.)

 
Accordo Stato-Regioni
091 del 5 agosto 2014 circa gli eventi sportivi
Per prendere contatti con un gruppo DEU per il servizio di soccorso sanitario, gli organizzatori possono rivolgersi al numero 347/6080273 valendosi di medici abilitati alla rianimazione ed all'uso del defibrillatore a costi calmierati
Convenzione con l'AOUP
per la certificazione agonistica e non
Home > Regolamento Trofeo 2015
Regolamento Trofeo delle Tre Province 2015
Art. 1 – Carattere ludico motorio.
Le manifestazioni del calendario del "Trofeo delle Tre Province" devono avere carattere ludico motorio e dovranno essere organizzate dalle Associazioni sportive o Enti aderenti per fini salutari, ricreativi e culturali, in assenza di qualsivoglia contenuto agonistico e competitivo. È pertanto fatto assoluto divieto di stilare ordini di arrivo e graduatorie per singoli o per categoria di età, nonché di assegnare premi e riconoscimenti che tengano conto del tempo impiegato dai partecipanti.
Ciascuna manifestazione organizzata da ogni singola associazione sportiva o ente aderente rientra nell'art. 2, 5° comma, del d.m. 24 aprile 2013, lett b) ovvero, pur promossa in contesti autorizzati e organizzati, ha carattere motorio occasionale, effettuato a scopo prevalentemente ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo.
Le Associazioni sportive o Enti organizzatori delle marce relative ad un mese sono convocate alla prima riunione del mese antecedente per la presentazione della marcia e le indicazioni del Consiglio sulla marcia; a tale fine il Consiglio provvederà ad una convocazione per mail; l'assenza a tale riunione sarà valutata dal Consiglio in occasione del calendario dell'anno successivo.
Art. 2 – Quota di adesione.
La quota di iscrizione alle singole manifestazioni in calendario è di euro 2,50, salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo ed è fatto obbligo al Consiglio stesso di rendere nota la delibera di modifica agli iscritti al Trofeo e alle Associazioni sportive e Enti aderenti.
Art. 3 – Iscrizione alla marcia.
Le operazioni di iscrizione alla manifestazione devono avere inizio alle ore 07:30 e terminare improrogabilmente alle 08:30, salvo diversa delibera del Consiglio, da comunicare agli iscritti al Trofeo e alle Associazioni sportive e Enti aderenti. Nel periodo invernale, dal 15 novembre al 15 febbraio compreso, le operazioni di iscrizione sono posticipate di mezzora.
Eventuali richieste di iscrizione dopo tale limite non devono essere accolte ed al richiedente deve essere precisato che una sua presenza sul percorso è a suo rischio e pericolo non potendo l'organizzazione assicurare l'agibilità del medesimo né l'assistenza necessaria.
È fatto obbligo alle associazioni o enti organizzatori di mettere a disposizione tavoli, al coperto quando esistono problemi climatici, per consentire l'iscrizione dei podisti alla marcia da parte delle Associazioni sportive o Enti aderenti.
Art. 4 – Cartellini di partecipazione, elettronici e liste. Vidimazioni.
Ad ogni partecipante regolarmente iscritto dovrà essere consegnato il cartellino di marcia, fornito o comunque dichiarato valido dal Consiglio direttivo. L'acquisto del cartellino è prova dell'avvenuta iscrizione, della conoscenza dello Statuto e del Regolamento del Comitato, del consenso all'esonero da ogni responsabilità del Comitato e all'utilizzo delle proprie immagini in foto o video da parte degli organizzatori, dei loro partners commerciali e dei fotoamatori, per finalità istituzionali, commerciali o ricreative e culturali in genere, della copertura assicurativa e dà diritto al ritiro del premio individuale al termine della marcia. L'associazione sportiva o ente organizzatore dovrà provvedere affinché ad ogni marciatore sia consegnato un solo premio di partecipazione.
La consegna dei cartellini sarà effettuata per il tramite dei gruppi partecipanti, i quali avranno cura di predisporre una lista ove saranno chiaramente trascritti cognome, nome e Associazione sportiva o Ente di appartenenza del partecipante, con indicazione del numero assegnato al cartellino di marcia. Nel caso in cui il partecipante non sia iscritto ad alcuna Associazione o Ente aderente dovrà essere predisposta dall'associazione sportiva o ente organizzatore un'apposita lista con la dizione "liberi" o "singoli", da compilarsi con le stesse modalità della lista dei gruppi. L'associazione sportiva o l'ente organizzatore avranno cura di verificare al momento della consegna delle liste da parte dei gruppi partecipanti che il numero dei podisti inseriti in lista come partecipanti corrisponda esattamente ai cartellini consegnati al gruppo e pagati dallo stesso. Le liste andranno consegnate in copia, e in presenza di più trofei in una copia per ciascuno di essi, contestualmente alla riconsegna dei rilevatori e dei cartellini rimasti invenduti, di cui al 4 e 5 comma.
Non è consentita la iscrizione e il rilascio del cartellino agli animali.
I partecipanti iscritti al Trofeo delle tre Province saranno muniti altresì di cartellino elettronico personale, che andrà convalidato, con le modalità che seguono e comunque stabilite dal Consiglio direttivo, ai vari controlli, che in tal modo attesteranno il passaggio del podista.
L'associazione sportiva, o l'ente organizzatore, dovrà predisporre non prima delle 7,30 (e delle 8 nel periodo 15 Novembre - 15 Febbraio), e a breve distanza dalla partenza una vidimazione elettronica per i podisti di tutte le distanze e che, per quelli della marcia breve da 2-3 km., costituirà l'unico controllo. Per ciascuna delle altre distanze saranno predisposte distinte punzonature elettroniche, una per ciascun tragitto, che faranno fede dell'avvenuto passaggio e del chilometraggio effettuato. Gli organizzatori della manifestazione, alle 6,45' del mattino, dovranno provvedere, salvo diversi accordi, al ritiro dei rilevatori elettronici presso la postazione messa a disposizione dal Comitato e la restituzione con le modalità volta per volta concordate con il rappresentante del Comitato. Il punto di rilevazione, da collocare a distanza dal bivio, deve essere debitamente segnalato con idonea cartellonistica.
I gruppi o enti organizzatori potranno istituire, a loro discrezione, un controllo lungo i percorsi o presso i ristori sul possesso da parte del podista del cartellino che attesta l'avvenuta iscrizione alla marcia. I rilevatori saranno consegnati al responsabile della marcia dai Consiglieri del Comitato entro 30 minuti dalla partenza della marcia.
Art. 5 – Ritiro e predisposizione dei cartellini.
Dovrà essere cura delle Associazioni sportive e Enti organizzatori richiedere in tempo utile al Consiglio direttivo il quantitativo dei cartellini occorrenti, numerarli progressivamente e timbrarli con il proprio timbro. Quelli non utilizzati dovranno comunque essere restituiti.
Art. 6 – Divieto di vidimazione di doppi cartellini.
È fatto assoluto divieto di vidimare più di un cartellino ad ogni partecipante; verso chi si presenta ai controlli con più cartellini o affida il proprio ad altri, oppure ne manomette o falsifica il contenuto, verrà applicata la sanzione della espulsione a tempo indeterminato dal Trofeo.
Le Associazioni sportive o gli Enti organizzatori che procederanno alla punzonatura di più di un cartellino per partecipante dovranno corrispondere al Comitato una penale pari al 50% delle somme ricavate dall'adesione alla manifestazione e non vedranno accolta la propria manifestazione nel calendario successivo.
Art. 7 – Riconsegna delle liste.
Le Associazioni o enti organizzatori dovranno consegnare le fotocopie degli elenchi rimessi dalle Associazioni o enti partecipanti, con indicazione dei cartellini venduti e di quelli restituiti, al termine della marcia e anche successivamente quota pari ad euro 0,20 per ogni cartellino venduto.
Le Associazioni o Enti organizzatori dovranno consegnare la fotocopia dell'elenco dei podisti liberi iscritti al trofeo con indicazioni di quelli che hanno acquistato il cartellino e l'elenco dei podisti liberi a cui è stata venduta la tessera giornaliera, al termine della marcia, e anche successivamente l'importo dello 0,50 raccolto dai podisti liberi per il tesseramento giornaliero.
L'importo della quota dell'0,20 e della quota dello 0,50 dovranno essere trasmesse mediante bonifico o assegno, precisando l'importo totale dell'uno separatamente dall'importo totale del secondo.
Le Associazioni sportive o Enti organizzatori dovranno fornire al Consiglio direttivo l'abbinamento del numero del rilevatore elettronico e del percorso in cui sarà utilizzato per la vidimazione della card e riconsegnare i rilevatori elettronici al termine della marcia al responsabile del Consiglio.
Ai podisti che, pur risultando dalle vidimazioni, non risulteranno inclusi nelle liste, perché non hanno fatto acquisto del cartellino, non sarà convalidata la marcia e in caso di recidiva saranno sospesi per un anno dal trofeo e in caso di ulteriore recidiva, saranno esclusi defintivamente dal trofeo.
Art. 8 – Prova della iscrizione e partecipazione.
Il cartellino di marcia è l'unica testimonianza valida della iscrizione e della partecipazione alla manifestazione, anche ai fini assicurativi.
In caso di contemporanea iscrizione della manifestazione in altri calendari, è consentito l'uso di cartellini forniti da altro Comitato e l'invio dei medesimi al Consiglio direttivo verrà regolato sulla base degli accordi esistenti fra i diversi Comitati.
La vidimazione del cartellino elettronico, unitamente alla inclusione nella lista dell'associazione sportiva di appartenenza o nella lista dei liberi iscritti al trofeo, è l'unica testimonianza valida ed efficace della partecipazione e del percorso compiuto dal partecipante iscritto al Trofeo delle tre Province.
Art. 9 – Lunghezza dei percorsi.
L'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore deve, nel predisporre le caratteristiche dei percorsi e la lunghezza, tenere in debito conto che l'attività svolta è di tipo puramente ludico - motorio a scopo prevalentemente ricreativo, saltuario e non ripetitivo ed aperta a tutti indistintamente.
È fatto pertanto obbligo alle Associazioni sportive o Enti organizzatori di assicurare uno o più percorsi alternativi a quello di massima lunghezza, alla portata di tutti coloro, specie bambini o diversamente abili, la cui preparazione o resistenza fisica non consentire di potere effettuare quello massimo previsto, prevedendo in ogni caso un percorso asfaltato e in pianura di 2 o 3 km.
Le Associazioni sportive o Enti organizzatori devono indicare il chilometraggio dei percorsi effettivi in occasione dell'assemblea dei Presidenti o delegati di approvazione del calendario, segnalare al Consiglio direttivo ogni variazione e indicare ben visibile in partenza il chilometraggio effettivo dei percorsi.
Art. 10 – Tempo concesso.
E' responsabilità delle Associazioni sportive o Enti organizzatori la segnalazione dei chilometri lungo il percorso, per consentire la localizzazione dei podisti per esigenze di sicurezza e tutela della salute.
E' vivamente consigliata la predisposizione e affissione di planimetrie e altimetrie rappresentanti con diversi colori i percorsi.
Art. 11 – Orario di partenza.
L'orario di partenza delle marce è fissata dalle ore 7:30 alle ore 8.30, salvo diversa determinazione del Consiglio direttivo. Nel periodo invernale, dal 15 novembre al 15 febbraio compreso, l'orario di partenza è posticipato di mezzora.
Le associazioni sportive e gli enti organizzatori devono adottare tutti i provvedimenti più opportuni affinché l'orario di partenza sia rispettato.
Al fine di impedire partenze anticipate, dovrà essere cura delle Associazioni sportive o Enti organizzatori attivare i punti di controllo solo ed esclusivamente al momento in cui il concorrente, partito all'ora stabilita (07:30), possa da questi transitare, lasciando privi di visto tutti coloro che vi giungono anticipatamente.
Il Consiglio direttivo è tenuto ad organizzare, quando possibile, il controllo a tempo in modo da consentire il rispetto dell'orario; i podisti privi di controllo del Consiglio direttivo non potranno vedersi assegnata la marcia ai fini del trofeo finale.
Il Consiglio direttivo potrà concedere deroghe all'orario di partenza. A tale fine le richieste dell'Associazione sportiva o Ente organizzatore dovranno essere formulate in tempo utile per consentire l'opportuna informazione alle Associazioni sportive o Enti aderenti. Laddove è possibile tale variazione dovrà essere indicata sul calendario.
Sarà cura dei commissari di marcia, nelle loro valutazioni, verificare con attenzione il rispetto delle norme che precedono.
Art. 12 – Servizio scopa.
E' obbligatoria la presenza in ogni marcia di un servizio scopa composto da uno o più podisti che assicuri, in ogni punto del percorso, l'avvenuto passaggio dei partecipanti. Gli addetti a tale servizio dovranno partire con un ritardo dall'ultimo iscritto alla marcia non inferiore a mezz'ora.
Art. 13 - Percorso.
E' fatto obbligo alle associazioni sportive ed enti organizzatore assicurare la massima cura del percorso ed in particolare provvedere:
  • ad una segnaletica ben evidenziata;
  • ad indicare passaggi difficoltosi;
  • a presiedere con apposito personale gli incroci o quanto altro ritenuto idoneo e necessario ai fini di prevenire ogni occasione di incidenti.
Il rispetto dell'ambiente dovrà essere salvaguardato.
È vietato usare un tipo di segnaletica di non possibile immediata rimozione o che comunque alteri in modo indelebile le caratteristiche originarie dell'ambiente. È preciso dovere delle Associazioni sportive ed Enti organizzatori ricondurre le condizioni del percorso al loro stato originario, nonché eliminare dal medesimo le tracce del passaggio di altre marce o competizioni. E' obbligatoria una segnalazione dei chilometri percorsi o da percorrere. I contenuti ecologici del percorso debbono costituire gli elementi caratterizzanti della marcia; è fatto obbligo ricercare un tracciato in cui sia ridotta al minimo la presenza di asfalto e di traffico.
Art. 14 – Ristori.
Devono essere organizzati sul percorso punti di ristoro almeno ogni 5 km per le marce in collina ed ogni 7 km per quelle in pianura, più un ristoro all'arrivo.
È indispensabile che il posto di ristoro assicuri a tutti e per tutto il tempo della marcia e sino all'arrivo del servizio scopa, acqua, tè, limoni o arance, zucchero e biscotti.
Nei ristori, sia intermedi che finale, dovranno essere usate norme di igiene e sicurezza, in particolare l'uso da parte del personale addetto di guanti e cappello; solo il personale sarà adibito alla consegna delle bevande e dei cibi impedendo con apposite transenne l'accesso diretto dei partecipanti.
Si invitano le associazioni sportive e enti organizzatori di prestare particolare cura e varietà di bevande e cibi nel ristoro finale.
Art. 15 – Soccorsi.
L'associazione sportiva o ente organizzatore è obbligato ad assicurare la presenza di un servizio fisso di pronto soccorso e intervento, con ambulanza, personale idoneo al servizio, medico abilitato alla rianimazione e all'uso del defibrillatore , sul punto di partenza e di arrivo, nonché personale abilitato al pronto soccorso sui tratti del percorso non accessibili a mezzi motorizzati.
Ulteriori servizi di pronto soccorso e intervento sono rimessi alla valutazione dei responsabili delle Associazioni sportive ed Enti organizzatori, in funzione delle caratteristiche del percorso prescelto.
Si rinvia comunque alla normativa nazionale e regionale in vigore, alla quale le associazioni sportive ed enti organizzatori sono tenuti rigorosamente ad attenersi.
L'associazione sportiva o ente organizzatore è obbligato a procurarsi un defibrillatore esterno automatico. Qualora sia il Comitato a consegnarlo, il Gruppo dovrà assicurarsi il corretto funzionamento e la presenza di un medico abilitato alla verifica del suo funzionamento e alla sua utilizzazione.
E' obbligatoria l'installazione di collegamento radio o telefonico e la indicazione sui cartellini e sui cartelli relativi ai chilometraggi, mediante timbratura dell'associazione sportiva o dell'ente organizzatore, di un numero telefonico di riferimento, a cui deve essere collegato un responsabile dell’associazione sportiva o ente organizzatore incaricato del servizio pronto soccorso e pronto intervento.
E' vivamente consigliata la predisposizione e affissione di planimetrie e altimetrie rappresentanti con diversi colori i percorsi.
Art. 16 – Natura del premio di partecipazione.
La manifestazione non deve avere scopi di lucro e rispettando il principio secondo il quale ad ogni partecipante dovrà essere restituito, mediante i servizi di ristoro e di premiazione per la partecipazione, quando dallo stesso corrisposto con la quota di iscrizione.
La quota di iscrizione dovrà essere utilizzata per offrire ai partecipanti un premio ricordo della marcia che simboleggi, nel migliore dei modi, la attività sportiva praticata o il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale della località.
E' sconsigliata l'offerta di premi di partecipazione mediante comuni generi alimentari comunque confezionati, per ragioni igieniche e di sicurezza.
Il partecipante ha facoltà di rinunciare al premio di partecipazione, quando coincide con generi alimentari, per destinarlo a scopo di beneficienza. Le associazioni sportiva o gli enti organizzatori dovranno predisporre un punto di raccolta dei premi rinunciati e trasmetterli ad enti preposti a scopi di pubblica beneficienza.
Art. 17 – Scopo del premio di partecipazione.
Nella assegnazione del premio di partecipazione non possono essere fatte distinzioni tra i partecipanti sulla base del tempo di percorrenza, dei chilometri percorsi o quanto di diverso possa, in qualche modo, differenziare i partecipanti medesimi. La consegna del premio di partecipazione deve essere preferibilmente effettuata al momento dell'arrivo del partecipante.
Quando il numero dei premi di partecipazione occorrenti risulti inferiore al numero dei partecipanti, è fatto obbligo alle associazioni sportive e enti organizzatori di assicurare in primo luogo la consegna a tutti coloro che non risultano inquadrati in associazioni sportive e entro la settimana successiva alle associazioni sportive per la consegna ai partecipanti iscritti alle medesime.
In caso di premi aggiuntivi sottoposti a sorteggio, deve essere garantita a tutti la possibilità di potere concorrere alla loro assegnazione.
Art. 18 - Premi ai gruppi.
E' fatto obbligo assicurare alle associazioni sportive con dieci partecipanti l'assegnazione di un premio. Prima della cerimonia di premiazione dovrà essere stilata a cura degli organizzatori una graduatoria delle associazioni partecipanti sulla base del numero di iscritti alla manifestazione di ognuna.
Alle associazioni partecipanti dovrà essere lasciata facoltà di scelta del premio da ritirare secondo il collocamento in classifica.
Il ritiro del premio destinato al gruppo potrà essere effettuato da parte di un associato del gruppo o da un delegato il quale avrà cura di qualificarsi mediante esibizione del cartellino elettronico o della propria carta di identità.
Art. 19 – Incompatibilità.
Le Associazioni sportive e Enti che organizzano marce presenti in calendario non possono organizzare marce o corse competitive in date coincidenti con quelle del calendario stesso.
In deroga è consentito alle associazioni sportive o enti che organizzano marce presenti in calendario organizzare corse competitive esclusivamente durante lo svolgimento della loro marcia o corse competitive delle categorie giovanili Fidal o altri Enti appartenenti al Coni. In tal caso è necessario che l'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore della marcia inserita in calendario e della corsa competitiva trasmetta al Consiglio direttivo del Comitato una planimetria dei percorsi e le modalità di svolgimento delle marcia e della corsa competitiva, sottoponendosi alle prescrizioni che il Consiglio direttivo fisserà volta per volta per la valorizzazione della manifestazione non competitiva.
In deroga è consentita altresì la organizzazione di una marcia non competitiva in concomitanza con eventuali maratone competitive organizzate nelle tre province di Livorno, Lucca e Pisa. La partecipazione ai servizi volontari relativi alla marcia non competitiva o alla concomitante gara competitiva, offre agli iscritti al trofeo delle tre province il diritto al computo del massimo chilometraggio della marcia non competitiva.
Art. 20 – Percorsi.
Per il computo dei km percorsi dai concorrenti farà fede il chilometraggio indicato in calendario.
Le associazioni podistiche e gli enti organizzatori dovranno attenersi nella lunghezza dei percorsi ai chilometraggi dichiarati in calendario e prevedere percorsi alternativi in caso di maltempo o impraticabilità dei percorsi precedentemente stabiliti.
Eventuali modifiche al chilometraggio dichiarato e indicato nel calendario dovranno essere comunicate al Consiglio direttivo e ai partecipanti almeno trenta giorni prima della marcia.
Art. 21 – Controlli sulle marce.
Al Commissario di marcia sono delegate da parte del Consiglio direttivo le funzioni di controllo sullo svolgimento della manifestazione con facoltà di esercitarle nei modi e nelle forme che ritiene più opportune, sia nella marcia in cui è nominato, sia in tutte le marce a cui parteciperà.
Il Commissario di marcia si presenterà agli organizzatori almeno mezz'ora prima della partenza e questi ultimi avranno l'obbligo di collaborare nell'espletamento dell'incarico affidatogli e consegnarli copia del volantino pubblicitario, ove esista, offrendo ogni più opportuna indicazione. Il Commissario dovrà entro la successiva manifestazione in calendario consegnare al Consigliere delegato del Consiglio direttivo il rapporto sulla manifestazione, attraverso moduli predisposti e riempiti.
Al Commissario di gara deve essere assegnato il massimo chilometraggio previsto.
Il Commissario di Marcia può scegliere tra i partecipanti due suoi collaboratori ai quali, da parte degli organizzatori, deve essere usato lo stesso trattamento previsto per il Commissario.
Art. 22 - Quote di iscrizione.
La quota di iscrizione della manifestazione al "Trofeo delle Tre Province" è fissata in euro sessanta, salvo diversa delibera del Consiglio direttivo, da corrispondere al momento della formazione del calendario, nei modi e nelle forme resi noti da parte del Consiglio direttivo per ottenere l'iscrizione in calendario.
Contestualmente all'iscrizione l'associazione podistica o l'ente organizzatore devono corrispondere il premio della assicurazione e compilare in ogni sua parte il modulo della polizza assicurativa.
Le Associazioni podistiche e enti organizzatori che organizzano marce già facenti parte del calendario dovranno semplicemente rinnovare la propria adesione sottoscrivendo un modulo che il Consiglio direttivo farà loro pervenire in tempo utile e consegnandolo entro il 30 settembre di ogni anno.
Le altre associazioni podistiche o enti organizzatori che si presentano per la prima volta dovranno compilare una domanda all'uopo predisposta da fare pervenire al Consiglio direttivo sempre entro il 30 settembre di ogni anno e che riporti chiaramente indicati:
  • denominazione della Associazione o Ente;
  • data indicativa prescelta per la effettuazione della manifestazione;
  • chilometraggi previsti;
  • caratteristiche del percorso.
In caso di presentazione di più domande lo stesso giorno di calendario, sarà data preferenza all'Associazione podistica o all'Ente organizzatore che ha già organizzato la marcia nel calendario relativo all'anno precedente; se nessuno dei richiedenti ha organizzato la marcia nel calendario relativo all'anno precedente, sarà preferita l'Associazione podistica rispetto all'Ente organizzatore e, nell'impossibilità di adottare tale criterio, l'Associazione sportiva o l'Ente organizzatore con maggiore anzianità di inserimento in calendario o, in mancanza, con maggiore numero di podisti vincitori del trofeo nell'anno podistico precedente; infine se nessuno dei criteri è applicabile deciderà l'Assemblea su proposta motivata del Consiglio.
Non saranno reinserite o ammesse quelle marce proposte da Associazioni podistiche o Enti non presenti all'assemblea indetta dal Consiglio direttivo per la formazione del calendario.
Art. 23 – Assicurazione.
La copertura assicurativa dei partecipanti alle manifestazioni inserite in calendario, siano essi iscritti ad un gruppo oppure liberi, è di competenza della associazione sportiva o dell'Ente organizzatore.
Le associazioni sportive e gli enti organizzatori all'atto di adesione al calendario dovranno comunque assicurarsi presso la Compagnia assicuratrice indicata dall'ente di promozione sportiva a cui aderisce il Comitato.
La associazioni podistiche che partecipano alla marcia devono curare che i loro associati, come anche i non associati occasionalmente iscritti nelle loro liste, che partecipano alle marce in calendario o al trofeo, siano assicurati secondo quanto stabilito dalla legge in vigore, curando che coloro che non sono assicurati con l'ente di promozione sportiva a cui aderisce il Comitato o con altra adeguata polizza corrispondano la quota necessaria per la copertura assicurativa della singola marcia e siano inseriti in ulteriore apposita lista, con indicazione dei loro dati anagrafici, predisposta all'uopo dall'associazione sportiva e dall'Ente organizzatore.
L'associazione sportiva o l'ente organizzatore dovranno scaricare dal sito delle tre province l'apposito modulo, o chiederne la consegna al responsabile del Comitato presente alle 6:45 nella postazione riservata, inserire il numero di serie che sarà indicato da quest'ultimo e compilare in ogni sua parte il modulo, curando di indicare il numero progressivo del partecipante libero, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza, raccogliendo una quota supplementare di 0:50 euro, da versare insieme alla quota destinata al Comitato ai sensi dell'art. 8.
Il pagamento del partecipante libero di detta quota e il suo inserimento nel modulo vale come tessera giornaliera di affiliazione allo C.s.a.in agli effetti assicurativi.
Art. 24 – Altre assicurazioni.
Le Associazioni sportive e gli enti organizzatori di marce del calendario del "Trofeo delle Tre Province" che intendono organizzare gare podistiche e sportive, agonistiche o non, potranno liberamente affiliarsi alla FIDAL o ad altri enti di promozione sportiva, stipulando ulteriori polizze assicurative, ma per il caso dell'organizzazione di manifestazioni podistiche ludico-motorie iscritte al solo calendario C.I.M.S, dovranno comunque assicurarsi presso la Compagnia assicuratrice indicata dall'ente di promozione sportiva a cui aderisce il Comitato, salvo deroga deliberata caso per caso dal Comitato.
Art. 25 – Obbligo di osservare il regolamento.
Con il versamento della quota prevista dall'Art. 23 per la iscrizione in calendario della propria manifestazione, le Associazioni e G. S.
Organizzatori danno atto di aver preso visione del presente Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
Art. 26 – Questioni interpretative.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto dovere alle Associazioni podistiche e enti organizzatori e G.S. sottoporre la questione al Consiglio direttivo che avrà il compito di esaminarla e risolverla. Contro le decisioni del Consiglio direttivo è dato reclamo al Consiglio dei probiviri.
E' competente a comporre eventuali vertenze o discordanze sulle interpretazioni del presente regolamento il Consiglio dei probiviri.
Art. 27 – Modifiche e sanzioni.
Il Consiglio direttivo ha il potere di modificare il presente regolamento e ad esso spetterà nelle forme e nei modi che riterrà più opportuni il controllo sull'applicazione delle norme del regolamento e la applicazione delle sanzioni disciplinari a seconda della gravità della violazione.
Le sanzioni disciplinari sono, in base alla gravità dell'illecito:
  • l'ammonimento;
  • la sospensione per un periodo determinato dal calendario o dalla partecipazione al Trofeo;
  • la eliminazione dal calendario dell'Associazione o dell'Ente o la espulsione a tempo indeterminato dal Trofeo del podista.
Art. 28 – Iscrizione al Trofeo delle tre Province.
Per partecipare all'assegnazione dei premi previsti dal presente regolamento è indispensabile trasmettere al Consiglio direttivo una domanda di iscrizione su modulo predisposto da quest'ultimo unitamente alla quota di euro 4 a podista se già iscritto l'anno precedente e di 5 euro se non iscritto, salvo l'importo necessario per assicurare il podista mediante tesseramento allo C.s.a.in. secondo le quote deliberate da tale federazione, ovvero tramite adeguata polizza assicurativa che copra i rischi dell'iscritto e i rischi di terzi stipulata dal responsabile legale del sodalizio di appartenenza per tutti quegli iscritti al Trofeo che non siano interessati ad affiliarsi all'Ente di Promozione Sportiva summenzionato, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente, con indicazione di tutti i dati necessari per la stampa del cartellino elettronico individuale.
Art. 29 - Premi.
  • Le quote per il conseguimento dei premi sono determinate di anno in anno dal Consiglio Direttivo e pubblicate sul calendario.
  • È istituito il premio "Trofeo Tre Province" che verrà assegnato a tutti coloro che avranno percorso almeno 650 km o 35 marce.
  • È istituito il premio "Super Tenace" che verrà assegnato a tutti coloro che avranno percorso almeno 55 marce.
  • E' istituito il premio "Mini Trofeo Tre Province" (ex "Riconoscimento") che verrà assegnato a coloro che avranno percorso 23 marce. Tale riconoscimento non sarà valevole ai fini dell'anzianità per il "Premio Fedeltà".
  • È istituito altresì il "Trofeo Tre Province ragazzi" per i bambini che non hanno compiuto sedici anni in occasione della prima marcia del calendario. Il "Trofeo Tre province ragazzi" è conseguibile con almeno 25 marce. I genitori dei bambini partecipanti a "Trofeo Tre Province ragazzi" dovranno far pervenire al Consiglio Direttivo un certificato attestante l'età, entro e non oltre il 30 Novembre.
  • È istituito il premio "Trofeo Tre Province extra-provinciali" che verrà assegnato a tutti coloro che dietro presentazione del certificato di residenza non sono residenti nelle province di Livorno - Pisa - Lucca e comunque non abitano stabilmente nelle province e che raggiungeranno almeno 450 chilometri o 25 marce.
  • E' istituito il premio "Corri la settimana con le tre province - Trofeo Csain", che viene attribuito a coloro che parteciperanno a 14 marce delle 21 infrasettimanali.
Art. 30 – Premi speciali
  • E' istituito il Trofeo "Cims Donna" alla memoria di Alberto Ferretti, dei Mobilieri Ponsacco, il quale verrà assegnato alla podista che ha percorso il maggior numero di chilometri, in caso di parità alla podista che ha compiuto più marce e in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.
  • È istituito il Trofeo "Cims Uomo", alla memoria di Pier Luigi Micheletti, il quale verrà assegnato al podista che ha percorso il maggior numero di chilometri, in caso di parità al podista ha compiuto più marce e in caso di ulteriore parità mediante sorteggio.
Detti premi verranno assegnati una solo volta allo stesso podista.
  • È istituito il "Premio Fedeltà" - che è assegnato a coloro che hanno conquistato il "Trofeo delle Tre Province" per 5 anni o multipli di cinque, anche non consecutivi.
Art. 31 – Caratteristiche dei premi.
Sui premi conseguiti sarà inciso, oltre al logo del Comitato, il nome del vincitore ed il numero di chilometri percorsi o il numero delle marce.
Art. 32 – Cerimonia di premiazione.
La premiazione finale dei vincitori avverrà nel corso di una cerimonia che sarà organizzata in luogo e data che saranno comunicati dal Consiglio direttivo.