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Art. 1 - È costituito il COMITATO INTERPROVINCIALE MARCE SPORTIVE (C.I.M.S.) quale organo di coordinamento della
attività che nel settore podistico amatoriale andranno a svolgere Associazioni e Gruppi Sportivi con sede nelle Province
di Livorno - Pisa e Lucca. Art. 2 - Il Comitato ha sede in via Tosco Romagnola, n. 1418, S. Anna (PI). Qualora ne fosse ravvisata la necessità lo stesso potrà decidere di destinare la propria sede in altra località compresa nel territorio delle Province sopra indicate. Art. 3 - La durata di vita del Comitato è illimitata nel tempo ed il suo scioglimento dovrà essere deliberato
dall'Assemblea delle Associazioni e Gruppi Sportivi ad esso aderenti. Art. 4 - Il Comitato è apolitico e non può accogliere l'adesione di Gruppi Sportivi o organismi che sono emanazione diretta di partiti politici. Art. 5 - Suo solo scopo è quello di offrire, a tutti indistintamente, occasioni di moto e di sana pratica motoria e ricreativa puramente amatoriale e non competitiva attraverso la riscoperta delle bellezze della natura ed il loro godimento nello spirito e secondo le direttive espresse dalla L.R. n°35 del 09-07-2003 e segnatamente dal quarto comma dell'art. 1. Art. 6 - Suo compito fondamentale ed unico è quello di coordinare, in nome e per conto delle Associazioni e Gruppi Sportivi aderenti, l'elaborazione annuale di un Calendario di Manifestazioni Podistiche denominato "TROFEO TRE PROVINCE", nonché curarne il regolare svolgimento, per esclusivi fini salutari e ricreativi. Art. 7 - Il Comitato dovrà essere eletto in occasione della cerimonia di premiazione del "Trofeo delle Tre Province"
mediante voto segreto da parte di tutti coloro che in tale circostanza vengono premiati con il "Trofeo" o "Mini Trofeo". Art. 8 - Il Comitato risultato eletto resterà in carica per tre anni e dovrà insediarsi entro trenta giorni
dalla data della sua elezione.
Art. 10 - Avranno diritto di voto deliberativo i componenti del Comitato eletti nell'Assemblea di cui all'Art. 7. Il segretario amministrativo avrà comunque pieno diritto di intervenire nella discussione, esprimere pareri, avanzare proposte e dovrà in ogni caso essere ascoltato e consultato su ogni questione di carattere economico ed amministrativo. Art. 11 - Ogni e qualsiasi deliberazione sarà valida solo se adottata con la maggioranza dei voti dei presenti e nessuna
deliberazione potrà essere adottata se non sono presenti la metà più uno dei membri eletti. Art. 12 - Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta al mese e comunque ogni volta ne venga ravvisata la necessità, di regola presso la Sede Sociale ma, occorrendo, anche presso le sedi di associazioni o di gruppi sportivi aderenti, in luoghi dai medesimi predisposti. Art. 13 - Il Presidente, ad ogni effetto ed in qualsiasi circostanza, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni del medesimo e quelle dell'ufficio di presidenza. In sua assenza tali facoltà vengono assunte dal Vice-Presidente. Art. 14 - All'Ufficio di Presidenza è affidato essenzialmente il compito di garantire la pratica attuazione delle decisioni adottate dal Comitato. In via di urgenza può prendere proprie decisioni le quali dovranno essere ratificate dal Comitato nella sua prima successiva riunione. Art. 15 - Qualora in ciò fosse ravvisato un elemento positivo al proprio buon funzionamento, il Comitato può suddividersi in Commissioni di lavoro presiedute da un membro dell'Ufficio di Presidenza e funzionanti sulla base di un Regolamento all'uopo predisposto. Di tali Commissioni potranno fare parte anche elementi non membri del Comitato ma comunque designati dalle Associazioni e G.S. aderenti. Art. 16 - Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi unitamente ai Commissari di Marcia allorquando si tratta di esaminare il comportamento dei G.S. e Associazioni aderenti relativamente alle manifestazioni dai medesimi organizzate e di considerare deliberativo il loro voto. Art. 17 - La formazione del Calendario di attività dovrà avvenire nel corso di una Assemblea delle Associazioni e G.S. aderenti che hanno rinnovato la loro adesione o hanno richiesto l'inserimento nel medesimo della loro manifestazione, da svolgersi in località scelta dal Comitato. L'adesione al calendario da parte delle Associazioni e G.S. dovrà essere rinnovata di anno in anno nei modi e nelle forme che verranno indicati a mezzo circolare dal Comitato e condizione essenziale per l'accoglimento sarà la non competitività della manifestazione. I Gruppi Sportivi e le Associazioni dovranno dichiarare per scritto di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Legge Regionale N°35 del 09-07-2003 e quindi di obbligarsi ad organizzare la propria manifestazione podistica per fini esclusivamente salutari e ricreativi, in assenza di qualsiasi aspetto competitivo, così come previsto dal 3° comma dell'Art. 1 della stessa Legge. Art. 18 - Avvenuta la formazione del calendario, il Comitato dovrà provvedere alla stampa ed alla divulgazione del medesimo. Dovranno chiaramente essere indicati:
Art. 19 - A ricevere il "Trofeo delle Tre Province" o il "Mini-Trofeo", avranno diritto tutti coloro che abbiaho percorso il minimo
dei Km o abbiano effettuato il minimo di marce indicato in calendario e che abbiano versato entro i termini stabiliti dal Comitato la
relativa quota di adesione. Così dicasi per eventuali altri premi che dovessero essere istituiti. Art. 20 - Il periodo di svolgimento del calendario andrà dalla prima Domenica di Settembre alla prima Domenica di Luglio di ogni anno, salvo diversa deliberazione del Comitato. Art. 21 - Alle spese di funzionamento del Comitato verrà provveduto con i seguenti ricavi:
Tale collegio dura in carica tre anni ed eleggerà nel suo seno un Presidente. Ciascuno dei Gruppi Sportivi o Associazioni aderenti potrà indicare, non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni un proprio nominativo che verrà inserito nella rosa dei candidati. La elezione nel Collegio dei Sindaci revisori è incompatibile con la elezione negli altri organi statutari, Comitato compreso. Art. 22 - L'attività in favore del Comitato è volontaria e gratuita. Può comunque essere riconosciuto, con apposita delibera del medesimo, il diritto al rimborso spese vive sostenute, le quali dovranno essere validamente documentate. Art. 23 - Non essendo propri del Comitato Interprovinciale Marce Sportive (CIMS) compiti di carattere organizzativo ma solo ed
esclusivamente puri e semplici compiti di coordinamento delle attività che in comune, di anno in anno, le associazioni e
gruppi sportivi aderenti decidono di svolgere così come recitato dall'art. 1 del presente Statuto, non possono fare carico
al suddetto comitato responsabilità riguardanti danni a persone e cose, ivi compresi i diretti partecipanti,
prodottisi nel corso dello svolgimento delle manifestazioni iscritte nel Calendario del "Trofeo delle Tre Province".
Provvedere a tutelarsi contro simili eventualità è di esclusiva competenza delle associazioni e gruppi sportivi
aderenti ed organizzatori delle manifestazioni. Art. 24 - Con la richiesta presentata al comitato per la iscrizione della loro manifestazione in calendario e con l'avvenuto inserimento della stessa nel medesimo, le associazioni ed i gruppi sportivi organizzatori danno atto di avere preso visione del presente Statuto, di accettarlo in ogni sua parte nonché di considerarsi a tutti gli effetti, anche a quelli di Legge, firmatari del medesimo. Art. 25 - Il presente Statuto è considerato ancora valido in ogni sua parte qualora almeno un mese prima della convocazione
dell'assemblea delle associazioni e gruppi sportivi aderenti per la formazione del nuovo Calendario del "Trofeo delle Tre Province"
non siano state richieste modifiche.
Queste potranno comunque essere apportate solo se approvate a maggioranza di voti da parte di una assemblea dei Presidenti o loro
delegati delle associazioni e gruppi sportivi aderenti all'uopo convocata prima dello svolgimento di quella prevista per la formazione
del nuovo calendario. Art. 26 - Organo competente a comporre eventuali vertenze e discordanze sulla interpretazione del presente Statuto e dei
regolamenti che dello stesso fanno parte, nonché dirimere eventuali contrasti insorti tra le varie componenti ed organi
del CIMS, è il collegio dei Probiviri composto di tre membri che risulteranno eletti secondo le stesse modalità
di elezione del Comitato in occasione della cerimonia di premiazione del Trofeo delle Tre Province, cosi come previsto dall'art.7. |