Comitato Interprovinciale Marce Sportive (C.I.M.S.)

 
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Punto Radio dedica al nostro trofeo una rubrica curata da Renato Taglioli che si può ascoltare il venerdì alle ore 18.15, il sabato alle ore 13.00, la domenica alle 6.45.

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Art. 1 - È costituito il COMITATO INTERPROVINCIALE MARCE SPORTIVE (C.I.M.S.) quale organo di coordinamento della attività che nel settore podistico amatoriale andranno a svolgere Associazioni e Gruppi Sportivi con sede nelle Province di Livorno - Pisa e Lucca.
Non ha scopi di lucro. Eventuali conferirnenti degli associati sono a fondo perduto e l'eventuale attività economica che andrà a svolgere sarà solo occasionale ed esclusivamente finalizzata al raggiungimento degli obbiettivi prefissati ed al soddisfacimento dei bisogni di natura ideale e comunque non economica dei propri aderenti.

Art. 2 - Il Comitato ha sede in via Tosco Romagnola, n. 1418, S. Anna (PI). Qualora ne fosse ravvisata la necessità lo stesso potrà decidere di destinare la propria sede in altra località compresa nel territorio delle Province sopra indicate.

Art. 3 - La durata di vita del Comitato è illimitata nel tempo ed il suo scioglimento dovrà essere deliberato dall'Assemblea delle Associazioni e Gruppi Sportivi ad esso aderenti.
Eventuali beni a quel momento esistenti non potranno essere divisi tra i medesimi ma dovranno bensì essere devoluti ad Enti che perseguano finalità analoghe a quelle svolte dallo stesso Comitato al momento del suo scioglimento.
Per Associazioni e Gruppi Sportivi aderenti si intendono quelli che in quel momento hanno una loro manifestazione iscritta nel Calendario del "Trofeo delle Tre Province".

Art. 4 - Il Comitato è apolitico e non può accogliere l'adesione di Gruppi Sportivi o organismi che sono emanazione diretta di partiti politici.

Art. 5 - Suo solo scopo è quello di offrire, a tutti indistintamente, occasioni di moto e di sana pratica motoria e ricreativa puramente amatoriale e non competitiva attraverso la riscoperta delle bellezze della natura ed il loro godimento nello spirito e secondo le direttive espresse dalla L.R. n°35 del 09-07-2003 e segnatamente dal quarto comma dell'art. 1.

Art. 6 - Suo compito fondamentale ed unico è quello di coordinare, in nome e per conto delle Associazioni e Gruppi Sportivi aderenti, l'elaborazione annuale di un Calendario di Manifestazioni Podistiche denominato "TROFEO TRE PROVINCE", nonché curarne il regolare svolgimento, per esclusivi fini salutari e ricreativi.

Art. 7 - Il Comitato dovrà essere eletto in occasione della cerimonia di premiazione del "Trofeo delle Tre Province" mediante voto segreto da parte di tutti coloro che in tale circostanza vengono premiati con il "Trofeo" o "Mini Trofeo".
Avranno diritto di voto coloro che alla suddetta cerimonia saranno fisicamente presenti ed ai quali dovrà essere assicurata la possibilità di una ampia e democratica consultazione.
La lista dei candidati dovrà essere composta da almeno 20 nominativi ed il comitato dovrà essere formato da almeno 13 membri.
I candidati dovranno essere indicati dai Gruppi Sportivi e Associazioni aderenti almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle elezioni in numero di due per ognuno di essi.
Lo spoglio delle schede verrà effettuato dalla Commissione Elettorale, composta di cinque membri che verranno eletti secondo le stesse modalità di elezione del Comitato in occasione della Cerimonia di premiazione del Trofeo delle Tre Province.
Ciascuno dei Gruppi Sportivi o Associazioni aderenti potrà indicare, non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni un proprio nominativo che verrà inserito nella rosa dei candidati.
La commissione eletta dura in carica tre anni ed elegge nel suo seno un Presidente che dirigerà le operazioni elettorali e proclamerà immediatamente a spoglio avvenuto, i componenti eletti nel comitato.
La elezione nella Commissione Elettorale è incompatibile con la elezione negli altri organi statutari, Comitato compreso. Alle operazioni di spoglio, che dovranno svolgersi lo stesso giorno delle elezioni, potranno assistervi tutti gli iscritti al Trofeo delle Tre Province.
I membri del CIMS non possono assolutamente fare contemporaneamente parte di altri Comitati Podistici analoghi, siano essi sportivi o non, agonistici o non, competitivi o non.
Il Membro che verrà eletto e risulterà trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità sopra richiamate verrà dichiarato automaticamente decaduto e verrà sostituito dal primo dei non eletti che risulti in condizione di compatibilità per la sua elezione. Tale decadenza sarà dichiarata anche nel caso in cui la condizione di incompatibilità si verifichi nel corso del mandato triennale.

Art. 8 - Il Comitato risultato eletto resterà in carica per tre anni e dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla data della sua elezione.
Al medesimo è concessa la facoltà di cooptare altrettanti membri per quanti posti dovessero restare vacanti rispetto alla originaria composizione. In ogni caso tali cooptazioni non dovranno superare un terzo del numero totale.

Art. 9 - Nella sua riunione di insediamento, che verrà presieduta dal membro che ha ottenuto le maggiori preferenze, dovrà provvedere ad eleggere:
  • il Presidente ed il Vice-Presidente;
  • tre membri del Comitato che, unitamente al Presidente ed al Vice-Presidente comporranno l'Ufficio di Presidenza ed ai quali, in forma permanente o saltuaria, potranno essere affidati compiti specifici a seconda delle esigenze e necessità con facoltà di valersi, se ritenuto necessario, dell'aiuto e contributo di altri membri del Comitato;
  • un Segretario Amministrativo scelto fra i Soci dei Gruppi Sportivi e Associazioni aderenti non compresi tra gli eletti nel Comitato. Allo stesso è riservato il diritto di partecipazione alle riunioni del Comitato ed a quelle dell'Ufficio di Presidenza;
  • Un numero ritenuto necessario di COMMISSARI DI MARCIA scelti fra i soci dei Gruppi Sportivi e Associazioni aderenti con il compito di curare il regolare svolgimento delle manifestazioni iscritte in Calendario e segnalare eventuali inosservanze del Regolamento compiute dagli organizzatori delle stesse.

Art. 10 - Avranno diritto di voto deliberativo i componenti del Comitato eletti nell'Assemblea di cui all'Art. 7. Il segretario amministrativo avrà comunque pieno diritto di intervenire nella discussione, esprimere pareri, avanzare proposte e dovrà in ogni caso essere ascoltato e consultato su ogni questione di carattere economico ed amministrativo.

Art. 11 - Ogni e qualsiasi deliberazione sarà valida solo se adottata con la maggioranza dei voti dei presenti e nessuna deliberazione potrà essere adottata se non sono presenti la metà più uno dei membri eletti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Art. 12 - Il Comitato dovrà riunirsi almeno una volta al mese e comunque ogni volta ne venga ravvisata la necessità, di regola presso la Sede Sociale ma, occorrendo, anche presso le sedi di associazioni o di gruppi sportivi aderenti, in luoghi dai medesimi predisposti.

Art. 13 - Il Presidente, ad ogni effetto ed in qualsiasi circostanza, rappresenta il Comitato, convoca e presiede le riunioni del medesimo e quelle dell'ufficio di presidenza. In sua assenza tali facoltà vengono assunte dal Vice-Presidente.

Art. 14 - All'Ufficio di Presidenza è affidato essenzialmente il compito di garantire la pratica attuazione delle decisioni adottate dal Comitato. In via di urgenza può prendere proprie decisioni le quali dovranno essere ratificate dal Comitato nella sua prima successiva riunione.

Art. 15 - Qualora in ciò fosse ravvisato un elemento positivo al proprio buon funzionamento, il Comitato può suddividersi in Commissioni di lavoro presiedute da un membro dell'Ufficio di Presidenza e funzionanti sulla base di un Regolamento all'uopo predisposto. Di tali Commissioni potranno fare parte anche elementi non membri del Comitato ma comunque designati dalle Associazioni e G.S. aderenti.

Art. 16 - Il Comitato ha l'obbligo di riunirsi unitamente ai Commissari di Marcia allorquando si tratta di esaminare il comportamento dei G.S. e Associazioni aderenti relativamente alle manifestazioni dai medesimi organizzate e di considerare deliberativo il loro voto.

Art. 17 - La formazione del Calendario di attività dovrà avvenire nel corso di una Assemblea delle Associazioni e G.S. aderenti che hanno rinnovato la loro adesione o hanno richiesto l'inserimento nel medesimo della loro manifestazione, da svolgersi in località scelta dal Comitato. L'adesione al calendario da parte delle Associazioni e G.S. dovrà essere rinnovata di anno in anno nei modi e nelle forme che verranno indicati a mezzo circolare dal Comitato e condizione essenziale per l'accoglimento sarà la non competitività della manifestazione. I Gruppi Sportivi e le Associazioni dovranno dichiarare per scritto di essere a conoscenza di quanto disposto dalla Legge Regionale N°35 del 09-07-2003 e quindi di obbligarsi ad organizzare la propria manifestazione podistica per fini esclusivamente salutari e ricreativi, in assenza di qualsiasi aspetto competitivo, così come previsto dal 3° comma dell'Art. 1 della stessa Legge.

Art. 18 - Avvenuta la formazione del calendario, il Comitato dovrà provvedere alla stampa ed alla divulgazione del medesimo. Dovranno chiaramente essere indicati:
  • data e luogo di svolgimento della manifestazione;
  • orario di partenza e chilometraggi previsti;
  • Associazione o Gruppo Sportivo organizzatori;
  • recapito per eventuali informazioni.
Dovranno pure essere indicati il minimo dei Km da percorrere ed il minimo delle marce da effettuare per avere diritto a ricevere il "Trofeo delle Tre Province".

Art. 19 - A ricevere il "Trofeo delle Tre Province" o il "Mini-Trofeo", avranno diritto tutti coloro che abbiaho percorso il minimo dei Km o abbiano effettuato il minimo di marce indicato in calendario e che abbiano versato entro i termini stabiliti dal Comitato la relativa quota di adesione. Così dicasi per eventuali altri premi che dovessero essere istituiti.
Il "Trofeo delle Tre Province" e il Mini-Trofeo dovranno consistere in un oggetto scelto dal Comitato di anno in anno sulla base delle disponibilità finanziarie. Dovrà comunque simboleggiare nel migliore dei modi l'attività sportiva praticata od il patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale del territorio delle Province di Pisa-Livorno-Lucca.
Al fine di promuovere e incoraggiare una più larga partecipazione alle manifestazioni iscritte in calendario o premiare coloro che allo stesso dimostrano maggiore fedeltà, è concessa facoltà al Comitato di istituire premi aggiuntivi al "Trofeo e "Mini-Trofeo". La consegna dei suddetti premi dovrà avvenire nel corso di una cerimonia il cui programma verrà di volta in volta fissato dal Comitato.

Art. 20 - Il periodo di svolgimento del calendario andrà dalla prima Domenica di Settembre alla prima Domenica di Luglio di ogni anno, salvo diversa deliberazione del Comitato.

Art. 21 - Alle spese di funzionamento del Comitato verrà provveduto con i seguenti ricavi:
  • quota di adesione al "Trofeo delle Tre Province" versata dalle Associazioni e G.S. aderenti;
  • quota parte dell'importo versato dal partecipante ai G.S. e Associazioni organizzatori quale adesione alla manifestazione;
  • quota di iscrizione al "Trofeo delle Tre Province" ed al "Mini-Trofeo" da richiedersi a tutti coloro che intendono concorrere alla premiazione finale. L'entità delle quote, se non prevista dal regolamento in vigore, verrà fissata di anno in anno dal Comitato. Eventuali altri fondi potranno essere raccolti presso terzi senza che ciò comporti modifica alcuna al presente Statuto ed al Regolamento in vigore. E' facoltà del Comitato stabilire se il ricavato di una o più manifestazioni debba essere devoluto in opere di solidarietà e beneficenza.
L'esame e la verifica delle risultanze contabili verificatesi nell'anno e la consistenza finanziaria e patrimoniale del Comitato, nonché la correttezza formale e sostanziale delle relative scritture contabili dovrà essere preventivamente attestata e certificata dal Collegio dei Sindaci Revisori, composto di tre membri che saranno eletti secondo le stesse modalità di elezione del Comitato in occasione della stessa cerimonia di premiazione del Trofeo delle Tre Province, così come previsto dall'art.7.
Tale collegio dura in carica tre anni ed eleggerà nel suo seno un Presidente.
Ciascuno dei Gruppi Sportivi o Associazioni aderenti potrà indicare, non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni un proprio nominativo che verrà inserito nella rosa dei candidati.
La elezione nel Collegio dei Sindaci revisori è incompatibile con la elezione negli altri organi statutari, Comitato compreso.

Art. 22 - L'attività in favore del Comitato è volontaria e gratuita. Può comunque essere riconosciuto, con apposita delibera del medesimo, il diritto al rimborso spese vive sostenute, le quali dovranno essere validamente documentate.

Art. 23 - Non essendo propri del Comitato Interprovinciale Marce Sportive (CIMS) compiti di carattere organizzativo ma solo ed esclusivamente puri e semplici compiti di coordinamento delle attività che in comune, di anno in anno, le associazioni e gruppi sportivi aderenti decidono di svolgere così come recitato dall'art. 1 del presente Statuto, non possono fare carico al suddetto comitato responsabilità riguardanti danni a persone e cose, ivi compresi i diretti partecipanti, prodottisi nel corso dello svolgimento delle manifestazioni iscritte nel Calendario del "Trofeo delle Tre Province". Provvedere a tutelarsi contro simili eventualità è di esclusiva competenza delle associazioni e gruppi sportivi aderenti ed organizzatori delle manifestazioni.
È di competenza degli stessi accertarsi della idoneità fisica dei partecipanti alla manifestazione da loro organizzata. È fatto obbligo al Comitato, prima di procedere all'iscrizione della manifestazione in Calendario, pretendere il rilascio da parte delle associazioni e gruppi sportivi aderenti di una specifica dichiarazione di accettazione di quanto da questo articolo previsto.

Art. 24 - Con la richiesta presentata al comitato per la iscrizione della loro manifestazione in calendario e con l'avvenuto inserimento della stessa nel medesimo, le associazioni ed i gruppi sportivi organizzatori danno atto di avere preso visione del presente Statuto, di accettarlo in ogni sua parte nonché di considerarsi a tutti gli effetti, anche a quelli di Legge, firmatari del medesimo.

Art. 25 - Il presente Statuto è considerato ancora valido in ogni sua parte qualora almeno un mese prima della convocazione dell'assemblea delle associazioni e gruppi sportivi aderenti per la formazione del nuovo Calendario del "Trofeo delle Tre Province" non siano state richieste modifiche. Queste potranno comunque essere apportate solo se approvate a maggioranza di voti da parte di una assemblea dei Presidenti o loro delegati delle associazioni e gruppi sportivi aderenti all'uopo convocata prima dello svolgimento di quella prevista per la formazione del nuovo calendario.
Della validità del presente Statuto fa fede quanto previsto ed indicato all'Art. 24.

Art. 26 - Organo competente a comporre eventuali vertenze e discordanze sulla interpretazione del presente Statuto e dei regolamenti che dello stesso fanno parte, nonché dirimere eventuali contrasti insorti tra le varie componenti ed organi del CIMS, è il collegio dei Probiviri composto di tre membri che risulteranno eletti secondo le stesse modalità di elezione del Comitato in occasione della cerimonia di premiazione del Trofeo delle Tre Province, cosi come previsto dall'art.7.
Il Collegio dura in carica tre anni ed eleggerà in suo seno un Presidente.
Ciascuno dei Gruppi Sportivi o Associazioni aderenti potrà indicare, non oltre quindici giorni prima della data delle elezioni un proprio nominativo che verrà inserito nella rosa dei candidati.
La elezione dei Probiviri è incompatibile con la elezione degli altri organi statutari, Comitato compreso.