| 2° Trofeo C.S.A.In "IL SABATO CORRI ALLE 3 PROVINCE 2012" |
Art. 1 - E' istituito il calendario delle marce "Il sabato corri alle tre province. Trofeo C.S.A.In", che si tengono il sabato o altro giorno
della settimana diverso dalla domenica. Le marce inserite in calendario devono avere carattere ludico-motorio ricreativo, ai sensi
dell'art. 1, 4° comma, della legge Regione Toscana 9 luglio 2003, n. 35, e dovranno essere organizzate dai singoli gruppi sportivi o
associazioni per fini salutari e ricreativi in assenza di qualsivoglia contenuto agonistico e competitivo. È pertanto fatto assoluto
divieto in occasione di dette marce di stilare ordini di arrivo e graduatorie per singoli o per categoria di età, nonché di
assegnare premi e riconoscimenti che tengano conto del tempo impiegato dai partecipanti.
E' istituito un premio simbolico da assegnare ai podisti che avranno partecipato a due terzi delle marce in calendario, il cui numero sarà
fissato di anno in anno dal Comitato, e che sarà consegnato in occasione di una cerimonia che sarà organizzata al termine delle marce
in calendario e un premio speciale per chi avrà partecipato a tutte le marce in calendario. Farà fede per l'attribuzione della partecipazione
alla marcia, per quelle appartenenti al trofeo principale la vidimazione elettronica o la timbratura del cartellino, per quelle appartenenti esclusivamente
al calendario de "Il sabato corri con le tre province" la timbratura dell'apposita scheda da parte dell'associazione podistica o ente organizzatore.
Art. 2 - La quota di adesione del singolo podista partecipante alla marcia non potrà superare tre euro; su proposta dei gruppi o enti organizzatori potrà per giustificate ragioni essere fissata in un ammontare maggiore dal Comitato. La quota di adesione al premio finale è di tre euro per ogni partecipante, da depositare unitamente alla domanda di partecipazione nel termine che sarà fissato dal Comitato. La adesione potrà avvenire anche mediante elenco predisposto dal gruppo di appartenenza. Alla adesione il partecipante dovrà fornire i suoi dati anagrafici completi, salvo che non sia già iscritto al Trofeo Cims.
Art. 3 - L'orario di inizio di svolgimento della marcia su proposta dei gruppi o enti organizzatori sarà determinato dal Comitato, con una possibilità di partenza per un arco di 30 minuti dall'orario prefissato.
Art. 4 - I gruppi dovranno compilare una lista dei partecipanti alla marcia appartenenti al gruppo all'atto dell'iscrizione e consegnarla al gruppo o ente organizzatore; i podisti non appartenenti ad alcun gruppo dovranno inserire il proprio nominativo e i propri dati anagrafici nella lista tenuta dal gruppo o ente organizzatore.
Art. 5 - I gruppi e gli enti organizzatori dovranno provvedere a consegnare al Comitato una copia degli elenchi dei podisti partecipanti alla marcia, predisposti dal gruppo di appartenenza e una copia della lista dei podisti partecipanti alla marcia non appartenenti ai gruppi, il tutto entro dieci giorni dall'effettuazione della manifestazione.
Art. 6 - La lunghezza massima della marcia dovrà essere di 12 km, salvo deroga espressa con delibera del Comitato. È fatto obbligo alle associazioni e agli enti organizzatori di assicurare uno o più percorsi alternativi a quello di massima lunghezza, alla portata di tutti coloro, specie bambini o diversamente abili, la cui preparazione o resistenza fisica non consentirebbero di potere effettuare quello massimo previsto.
Art. 7 - Il tempo massimo concesso ai partecipanti non dovrà superare la media di 4 Km/h per i percorsi in collina e di 5 Km/h per quelli in pianura.
Art. 8 - Dovrà essere cura degli organizzatori adottare tutti quei provvedimenti giudicati opportuni affinché l'orario di partenza possa essere rispettato. Eventuali modifiche dell'orario di partenza possono essere concesse da parte del Comitato anche in deroga alla indicazione fornita al momento della formazione del calendario. In tal caso debbono essere comunque richieste in tempo utile e al gruppo o ente organizzatore è fatto obbligo di informare i partecipanti della modifica avvenuta.
Art. 9 - E' obbligatoria la presenza in ogni marcia di un servizio scopa composto da uno o più membri che assicuri, in ogni punto del percorso, l'avvenuto passaggio dei partecipanti.
Art. 10 - Dovrà essere assicurata la massima cura del percorso, ovvero:
Art. 11 - Idonei punti di ristoro dovranno essere istituiti sul percorso: almeno ogni 5 km; più un ristoro all'arrivo. I ristori dovranno osservare le norme igieniche fissate dalle leggi in vigore, in particolare gli addetti dovranno essere muniti di guanti, acqua e tè serviti in bicchieri di plastica puliti e rinnovati, frutta e dolci serviti in vassoi separati e puliti, i tavoli rivestiti di tovaglia in plastica o in carta e possibilmente tenuti al coperto, la consegna di bicchieri e alimenti ai partecipanti esclusivamente da parte del personale addetto.
Art. 12 - È indispensabile che il posto di ristoro assicuri a tutti e per tutto il tempo che funziona, acqua, tè caldo, limoni o arance, zucchero e quanto altro a quel punto del percorso ritenuto necessario al sostentamento dei partecipanti.
Art. 13 - E' necessaria la presenza di un posto fisso di pronto soccorso e intervento, con ambulanza e medico abilitato, sul punto di partenza ed arrivo
nonché sui tratti di percorso non accessibili a mezzi motorizzati e ogni altra prescrizione di legge in vigore.
Ove possibile, è raccomandata la installazione di collegamenti radio.
Art. 14 - I gruppi o enti organizzatori dovranno assicurare al termine della marcia un premio-ricordo, che possibilmente ricordi i luoghi del percorso, al partecipante che avrà completato uno qualunque dei percorsi e consegnerà il cartellino con i timbri di controllo necessari.
Art. 15 - In relazione al premio-ricordo non possono essere fatte distinzioni tra i partecipanti sulla base dei chilometri percorsi, dei tempi di
iscrizione alla manifestazione o di qualunque altro elemento che, in qualche modo, possa determinare una diversa classificazione dei partecipanti.
La consegna del premio-ricordo deve essere effettuata al momento dell'arrivo del partecipante.
Art. 16 - E' fatto obbligo di premiare i gruppi con almeno cinque partecipanti. Prima della cerimonia di premiazione dovrà essere stilata a cura degli organizzatori una graduatoria dei gruppi partecipanti sulla base del numero di iscritti con cui gli stessi sono stati presenti alla manifestazione. Ai gruppi sportivi che risulteranno premiati dovrà essere lasciata facoltà di scelta del premio da ritirare.
Art. 17 - I criteri per l'inserimento in calendario sono determinati dal Comitato, il quale darà preferenza ai gruppi che già non organizzano marce del calendario domenicale e alle caratteristiche, naturalistiche, culturali e ambientali del percorso.
Art. 18 - La copertura assicurativa dei partecipanti alle marce inserite in calendario è di competenza dei gruppi o enti organizzatori che all'atto
della iscrizione al calendario liberano da ogni responsabilità il Comitato. Pertanto i Gruppi si obbligano a provvedere alle necessarie coperture
assicurative di responsabilità civile e per l'infortunio dei tesserati e non tesserati e in mancanza di polizza già stipulata di perfezionare assicurazione
idonea con lo C.S.A.In, per la copertura di tutti i partecipanti ivi compresi quelli non appartenenti ai gruppi o tesserati, secondo le previsioni delle
leggi in vigore.
Non essendo propri del Comitato compiti di carattere organizzativo, ma solo ed esclusivamente puri e semplici compiti di coordinamento e divulgazione
del calendario, non possono far carico al Comitato responsabilità riguardanti danni a persone o cose, ivi compresi i diretti partecipanti, prodottisi
nel corso dello svolgimento delle marce iscritte in calendario. E' di esclusiva responsabilità degli organizzatori tutelarsi contro simili eventualità.
All'atto dell'iscrizione al Trofeo del sabato o dell'adesione alle singole marce, e tale formalità sarà curata dall'associazione o ente organizzatore,
il podista dichiarerà di essere a conoscenza del presente regolamento ed in particolare del presente articolo e di esonerare da ogni responabilità
il Comitato.
E' di competenza dell'associazione o ente organizzatore accertarsi della idoneità fisica alla marcia del podista secondo le leggi in vigore.
Art. 19 -Ogni gruppo o ente organizzatore dovrà sulla locandina o volantino della marcia indicare il carattere ludico-motorio della marcia ed indicare il patrocinio alle marce in calendario dello C.S.A.In.
Art. 20 - All'atto della iscrizione in calendario della propria manifestazione, i gruppi e gli enti organizzatori danno atto di aver preso visione del presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte.
Art. 21 - Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto dovere ai gruppi e gli enti organizzatori o partecipanti di sottoporre la questione al Comitato il quale esaminerà il caso e concorderà eventuali modi e forme per risolverlo, applicando per quanto possibile lo statuto e i regolamenti per le marce della domenica.
Art. 22 - Organo competente a comporre eventuali vertenze o discordanze sulle interpretazioni del presente regolamento è quello previsto dall'art. 15 dello statuto del Comitato interprovinciale di marce sportive.